NUOVE NORME PER IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA

...

In Regione Lombardia è stata pubblicata delibera n. 5360 del 11/10/2021, recante "Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa", che sostituisce integralmente il provvedimento precedente (DGR n. 3965 del 31/07/2015),

La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con delibere della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal titolo III della legge regionale n. 26 del 2003 e degli articoli 9, 11 e 24 della legge regionale n. 24 del 2006. Attualmente tale disciplina è rappresentata da

  • delibera n. 3502 del 05/08/2020, riferita agli impianti termici civili, ma con esclusione di quelli alimentati a biomassa;
  • delibera n. 5360 del 11/10/2021, Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa, che sostituisce integralmente il provvedimento precedente (DGR n. 3965 del 31/07/2015), raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni.

Le due delibere sono conformi alla normativa nazionale (DM n. 186 del 2017, DLGS n. 48 del 2020, DLGS 73 del 2020). Le Disposizioni favoriscono il rinnovo degli impianti installati, adeguandoli all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, al fine di valorizzare la biomassa, che costituisce una risorsa energetica rinnovabile, importante per la riduzione dei gas serra e per l’economia montana, ma che produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera del particolato sottile (PM10 e PM 2,5). Le Disposizioni entreranno in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022–2023. Sono immediatamente operative le disposizioni che prevedono una deroga rispetto ai requisiti degli impianti.

Di seguito alcune novità significative:

  • vengono assoggettati al controllo dell’efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici) e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non rientravano nella disciplina regionale;
  • viene consentito di mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati prima del 18 settembre 2017 (data approvazione della delibera Accordo di Bacino Padano), nel rispetto delle disposizioni approvate con DGR n. 1118 del 2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per un nuovo generatore senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente; fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
  • viene sancito l’obbligo di usare solo
    • pellet di qualità certificata A1, secondo la norma UNI EN ISO 17225-2;
    • cippato certificato, secondo la norma UNI EN ISO 17225-4;
  • viene previsto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla pulizia della canna fumaria; ciò consentirà di incrementare il numero degli impianti a biomassa accatastati (oggi poco più del 10% degli impianti stimati dall’ISTAT) e, conseguentemente, di monitorare in modo più attendibile l’evoluzione del parco impiantistico, la frequenza delle manutenzioni e l’impatto sulla qualità dell’aria;
  • viene indicato un termine definitivo (31 luglio 2023) per l’accatastamento di tutti gli impianti esistenti.

Ambito di applicazione

Le nuove Disposizioni si applicano a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e quelli ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).
Sono esclusi gli impianti:

  1. con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione delle Disposizioni qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza sommata dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
  2. utilizzati per:
    • alimentare reti di teleriscaldamento;
    • alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
    • manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc. Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, indicata al punto 19 delle Disposizioni.

Requisiti degli impianti termici

Sono confermate le disposizioni della DGR n. 7095 del 18/O9/2017, Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e
dell’accordo di programma di bacino padano 2017, e del successivo aggiornamento (DGR n. 449 del 02/08/2018) di seguito indicate:
a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:
- generatori inferiori a 3 Stelle dal 01/10/2018;
- generatori inferiori a 4 Stelle dal 01/1/2020.
b) I generatori a biomassa installati prima del 01/01/2020 possono essere mantenuti in esercizio, se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.

Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e non rientrano nei casi di esclusione o in quelli di deroga, devono essere disattivati. Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione:
• i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW, utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi.
• gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela (DLGS n. 42 del 2014).


Requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti

Dal 15/10/2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai seguenti requisiti:

1) a) nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3;
     b) nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT (Carbonio Organico Totale) non superiori a 35 mg/Nm3.

2) Per l’installazione di nuovi impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW, i requisiti di cui al punto 1 b) si applicano dal 15/10/2022.

3) Dal 15/10/2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:  a) per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3; b) per potenze al focolare superiori a 15 kW: certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785; classificazione 5 stelle con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm3 e di COT non superiori a 2 mg/Nm3; alimentazione automatica; installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico.


Allegati 1 e 2 alla DGR n. 5360/2021

L’Allegato 1 oltre a trattare i temi sopra riportati, disciplina, fra l’altro, anche i seguenti: targatura, documenti, messa in esercizio, limiti di esercizio e temperature negli ambienti, manutenzione e controllo,
pulizia canna fumaria, requisiti della biomassa, termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi, responsabile dell’esercizio e della manutenzione, conduttore degli impianti, formazione installatori e manutentori, gestione del CURIT, contributo regionale e per le autorità competenti, attività ispettiva e ispettori, relazione biennale e attività sanzionatoria.

L’Allegato 2 Linee guida per l’uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili illustra l’impiego delle biomasse legnose per la produzione di energia, che contribuisce a raggiungere gli obiettivi
di un’economia a basse emissioni di carbonio, entro il 2030, assunti a livello internazionale. Tuttavia gli impianti a biomassa impongono sia l’adozione di requisiti specifici per il loro uso energetico sia
la divulgazione di buone pratiche che consentano di minimizzare le emissioni. L’uso sicuro (per se stessi e per l’ambiente) della biomassa per riscaldamento, implica l’utilizzo di un apparecchio idoneo, correttamente installato, alimentato con biomassa di qualità e sottoposto periodicamente a manutenzione e pulizia. E proprio alle Buone pratiche per l’uso di legna e pellet per riscaldamento è dedicato l’ultimo paragrafo del documento.


Fonte
Direzione Generale Ambiente e Clima - Regione Lombardia
DGR n. 5360 del 11/10/2021 – BURL n. 41 del 15/10/2021- seo
Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato

[da UTR Val Padana - Spazio Regione]